Art. – 1 - Costituzione
E’ costituita, ai sensi degli art. 2615 ter, 2472 e seguenti del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, con la denominazione: “GAL PATAVINO società consortile a responsabilità limitata”.
Art. – 2 - Scopo
La Società Consortile ha come scopo l’istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese operanti.
La Società potrà anche realizzare progetti, coerenti con quanto previsto nell’oggetto sociale, affidatigli dai Soci e/o da soggetti terzi.
Art. – 3 Oggetto sociale
La Società Consortile curerà la realizzazione dei progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale, e prioritariamente la realizzazione dei Programmi Leader, nonché progetti socio-culturali al fine di sostenere lo sviluppo e l’identità sociale e culturale nelle aree rurali della provincia di Padova e province contermini, attraverso il mantenimento di un tessuto socio-economico sufficientemente diversificato.
In tale ambito la Società Consortile promuoverà e realizzerà iniziative atte a creare uno sviluppo durevole delle zone rurali, cercando un approccio globale multisettoriale delle singole zone, tenendo conto del ruolo fondamentale che occupa l’attività agricola; intraprenderà e promuoverà studi di ingegneria dello sviluppo, l’accrescimento della produttività per i settori, agricoltura, artigianato, e commercio e turismo, ed a tutti i livelli, mediante la diffusione della conoscenza, l’incentivazione e lo stimolo all’applicazione delle tecniche più aggiornate dell’organizzazione, delle tecnologie produttive, della promozione e dei sistemi dell’informatica e della telematica innovativi.
Essa darà supporto tecnico allo sviluppo mediante:
a) assistenza tecnica a favore delle comunità locali (diagnosi di microzone, valutazione di potenziale di sviluppo, perizie di ingegneria dello sviluppo, costituzione di fascicoli, ecc.);
b) assistenza tecnica a favore dei promotori di progetti di sviluppo (localizzazione delle iniziative per la creazione e il rilancio delle imprese, studi di fattibilità, consulenza tecnica, controllo, ecc.);
c) assistenza tecnica a favore di attività già avviate (identificazione di mercati, potenzialità, accesso ai finanziamenti, gestione dell’innovazione, ecc.);
d) coordinamento per la realizzazione di tutte le misure di sviluppo finanziate nel contesto del Quadro Comunitario di Sostegno per favorire lo sviluppo della zona;
e) formazione professionale e aiuti all’assunzione;
f) incentivazione del turismo rurale cercando di approfondire la conoscenza della domanda di attività ricreative in ambito rurale;
g) sviluppo dell’offerta, sul piano sia qualitativo che quantitativo, tenendo conto delle esigenze della potenziale clientela in termini di livello e varietà delle prestazioni turistiche;
h) studi di mercato ed iniziative per migliorare l’organizzazione dell’offerta turistica, facendola corrispondere alla domanda (normalizzazione, garanzia di qualità, promozione di prodotti rurali d’interesse turistico, uffici prenotazione, ecc.);
i) azioni promozionali, per il prolungamento della stagione turistica (turismo termale, zonale, soggiorni a fine settimana, ecc..);
j) incentivazione, in parallelo, di poli turistici rurali dotati di attrezzatura di base capaci di offrire possibilità di animazione culturale o di villeggiatura “a soggetto” (sport, arte, termalismo, scoperta dell’ambiente, ecc.), da un lato, ed un turismo rurale diffuso, incentrato su investimenti singoli (agriturismo), dall’altro;
k) interventi di miglioramento ambientale e del paesaggio, in particolar modo di quello agricolo e forestale;
l) la promozione del risparmio energetico e della produzione di energie rinnovabili compatibili con la tutela della natura e della salute delle persone.
La Società Consortile, potrà altresì, attivare e consolidare la cooperazione tra territori rurali, in ambito nazionale ed internazionale, attraverso la creazione e il consolidamento di una vera e propria rete di promozione dei territori e dei suoi prodotti tipici.
Essa potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altri consorzi, società, cooperative, associazioni ed enti aventi scopo uguale o sinergico al proprio.
Art. - 4 Sede
La Società Consortile ha sede in Monselice.
L’Assemblea dei Soci, con propria delibera, potrà procedere all’apertura di sedi operative o di rappresentanza.
Art. – 5 Durata
La durata della Società è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemila e venti), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall’assemblea dei soci.
Art. – 6 I Soci
Oltre ai soci fondatori, possono essere soci le associazioni professionali di categoria, enti locali, enti regionali, enti di promozione turistica, enti economici pubblici e privati, cooperative e consorzi senza scopo di lucro, tutti operanti sul territorio di cui all’art. 3 comma 1.
La richiesta di ammissione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione e deve espressamente contenere la dichiarazione che il richiedente ha preso visione dello statuto della Società Consortile e dell’eventuale regolamento interno e che li condivide ed accetta. Nel caso di soggetti giuridici, associazioni ed enti, siano essi pubblici o privati, la richiesta deve indicare le generalità della persona che, pro tempore, li rappresenta.
L’ammissione del nuovo socio avverrà, con il consenso unanime di tutti i soci, mediante aumento del capitale sociale o per cessione totale delle quote di un socio o mediante cessione parziale in parti uguali di tutti gli altri soci.
I Soci potranno recedere dalla Società al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2473 del Codice Civile, con eccezione per gli Enti Locali e la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, i quali potranno recedere, senza giustificato motivo, in qualsiasi momento, alle seguenti condizioni:
- il recesso va comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il recesso sarà efficace con la data del 31 dicembre dell'anno in corso, pertanto, fino a tale data il Socio recedente mantiene i propri diritti ed è obbligato al pagamento della quota di funzionamento per l'anno in corso;
- sarà cura del Presidente della Società, nei termini e con le modalità di legge, convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare la variazione del capitale sociale prendendo atto della variazione intervenuta nella compagine sociale;
- il Socio receduto avrà diritto al rimborso del solo capitale investito, conformemente con il principio affermato nel successivo articolo 20 ultimo comma;
- il rimborso del capitale investito avverrà entro centoottanta giorni dalla data di efficacia del recesso, 31 dicembre, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso alla stessa data.
Art. – 7 Capitale sociale – Quote
Il capitale sociale è determinato in EURO 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) ed è diviso in quote da 1,00 (uno) Euro cadauna o multipli di Euro.
Il capitale sociale deve essere sempre ripartito in parti uguali tra i soci.
Le quote di partecipazione sono trasferibili, in tutto od in parte, a terzi che abbiano i requisiti statutari, con il consenso unanime degli altri soci, mantenendo, possibilmente, tra tutti i soci ripartizione uguale del capitale sociale.
Art. – 8 Quote di funzionamento
I soci sono tenuti, proporzionalmente alle quote, a versare annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno i contributi in denaro in conto gestione di cui all’art. 2615 ter del codice civile, nella misura, nei termini e con le modalità che saranno fissate di anno in anno dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, entro due anni dal ritardo del versamento del contributo in conto gestione, dovrà promuovere azione giudiziaria contro il socio moroso, per il recupero del capitale, degli interessi e dell’eventuale maggior danno subito dal Consorzio per il mancato versamento.
Art. – 9 Decisioni dei Soci.
Le competenze affidate alle Decisioni dei Soci e le maggioranze necessarie sono esclusivamente quelle previste dagli articoli 2.463 e 2.479 del codice civile.
I Soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatte salve le decisioni per le quali l’art. 2.479, comma 4, prevede l’obbligatorietà della forma assembleare.
Ogni qualvolta che uno o più Amministratori od un Socio intende proporre ai Soci una decisione, dovrà formalizzarla su supporto cartaceo o magnetico, individuando l’oggetto, specificandone le ragioni, articolandone la decisione che, sottoscritta, sia in forma originale che digitale, sarà inviata con qualsiasi mezzo a tutti i soci, i quali potranno esprimere, entro il termine indicato nella proposta, il loro voto comunicandolo per iscritto e con ogni forma al proponente ed alla società; la mancanza di voto entro il termine prescritto va intesa come voto contrario.
La sottoscrizione per approvazione della proposta presso la sede della Società effettuata da parte di tutti i Soci, gli amministratori e sindaci, entro 10 giorni dalla stesura, esonera il proponente dall’obbligo di invio della proposta.
Se la proposta ottiene i voti necessari per la sua approvazione, essa a cura della Società sarà comunicata, con qualsiasi forma che ne provi la ricezione, a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci e sarà trascritta, conservando in allegato gli atti della sua formazione, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2.478 codice civile indicando:
- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l’identità dei votanti ed il capitale rappresentato;
- l’indicazione dei soci favorevoli, contrari ed astenuti;
- su richiesta dei soci, le motivazioni del voto espresso.
Art. 10 - Assemblea dei Soci.
Le competenze affidate alla Assemblea dei Soci e le maggioranze necessarie sono quelle previste dagli articoli 2463 e 2479 bis del codice civile.
Il Consiglio potrà sottoporre all’approvazione dell’Assemblea deliberati su materie di competenza dell’istituto “decisione dei soci”.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mezzo comunicazione scritta da inviare per lettera raccomandata r.r. oppure per fax oppure per e. mail almeno otto giorni prima della convocazione. L’Assemblea si terrà presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell’invito, purché in Italia, e sarà presieduta dall’Amministratore che l’ha convocata.
Art. – 11 Funzionamento dell’Assemblea
Ogni Socio, che abbia diritto di intervento in assemblea, può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altra persona, anche non Socio, nel rispetto del disposto art. 2372 C.C. e salvi gli ulteriori divieti previsti dalle leggi vigenti.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea anche per delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di predetta designazione l’Assemblea elegge il proprio Presidente; il Presidente nomina il Segretario, che può essere non socio.
Art. – 12 Verbali dell’ Assemblea
Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, anche non socio.
Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio
Art. – 13 Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall’assemblea e dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.
L’Assemblea potrà, decidendo volta per volta, nominare all’interno del Consiglio, un Comitato Esecutivo composto di un numero di membri da tre a cinque, tra i quali vi fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente e ne stabilirà le competenze.
L’Assemblea, al momento della nomina potrà deliberare una indennità di carica per il Presidente, per il Vicepresidente, per il Comitato Esecutivo, per i Consiglieri.
Art. – 14 Nomina Presidente e Vice
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.
Art. - 15. Decisioni non Collegiali.
Le decisioni dei Consiglieri per le quali dalla legge non richiesta la forma collegiale, C. C. art. 2475 quarto comma, possono essere assunte con la forma del consenso espresso per iscritto anche non contestualmente.
Ogni qualvolta che il Presidente od Amministratore intende proporre al Consiglio una decisione, dovrà formalizzarla su supporto cartaceo o magnetico, individuando l’oggetto, specificandone le ragioni, articolandone la decisione che, sottoscritta, sia in forma originale che digitale, sarà inviata con qualsiasi mezzo a tutti i Consiglieri, i quali potranno esprimere, entro il termine indicato nella proposta, il loro voto comunicandolo per iscritto e con ogni forma al proponente ed alla Società; la mancanza di voto entro il termine prescritto va intesa come voto contrario.
La sottoscrizione della proposta per approvazione presso la sede della Società effettuata da parte di tutti i Consiglieri e per presa visone da parte dei Sindaci, entro 10 giorni dalla stesura, esonera il proponente dall’obbligo di invio della proposta. Se la proposta ottiene i voti della maggioranza assoluta dei Consiglieri, essa a cura della Società sarà comunicata, con qualsiasi forma che ne provi la ricezione, a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci e sarà trascritta, conservando in allegato gli atti della sua formazione, nel Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.
Art. – 16 Decisioni Collegiali o Delibere del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce collegialmente tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, anche per materie diverse da quelle regolate dall’ultimo comma dell’art. 2475 del C.C..
Esso viene convocato dal Presidente con lettera, con telegramma, con telefax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Le sue riunioni possono essere tenute anche in teleconferenza secondo la normativa di un apposito regolamento che esso stesso adotterà anticipatamente allo svolgimento del primo consiglio in teleconferenza e che dovrà assicurare:
- che sia garantita la identificazione dei partecipanti;
- che ciascuno degli aventi diritto possa intervenire oralmente su tutti gli argomenti e possa visionare o ricevere o trasmettere documentazione;
- sia indicato un luogo ove siano presenti almeno il Presidente ed il segretario.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente di volta in volta, anche tra i non amministratori.
Art. – 17 – Poteri del Consiglio
L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, determinandone i poteri.
Art. – 18 Funzioni del Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in sua assenza o impedimento il Vice Presidente) ha la firma sociale, presiede l’Assemblea e convoca il Consiglio ed il Comitato Esecutivo, ad Egli spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo Avvocati e Procuratori alle liti.
Art. 19 - Tavolo Permanente di Concertazione
Per la realizzazione di programmi o progetti finanziati dall’Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi delle indicazioni di uno o più Tavoli Permanenti di Concertazione, che saranno composti da Enti Locali, Enti Economici e soggetti portatori di interessi di carattere generale. Il/i tavolo/i Permanenti di Concertazione sarà/nno presieduto/i dal Presidente del GAL o da un suo delegato.
I Soci Enti Pubblici, se non componenti, potranno partecipare ai lavori dei tavoli di Concertazione.
Se saranno istituiti più Tavoli il Presidente avrà il compito di coordinarli anche mediante incontri con la partecipazione di uno o più componenti, da Egli individuati, dei singoli Tavoli.
Art. – 20 Bilancio
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
La redazione e l’approvazione del Bilancio seguirà le norme del Codice Civile per le società di capitali.
Il Consiglio dovrà approvare il progetto di bilancio nella forma della delibera collegiale.
I Soci, volta per volta, secondo la scelta effettuata dal Consiglio saranno chiamati ad approvare il bilancio nella forma della Decisione dei Soci o nella forma dell’Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile di ogni anno; predetto termine, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere prorogato di due mesi, qualora particolari ragioni lo richiedano.
Entro il 30 novembre di ogni anno i Soci, saranno chiamati dal Consiglio ad approvare il bilancio preventivo dell’anno successivo.
L’utile, determinato secondo la normativa del codice civile per le società di capitali, sarà destinato per il 5% a riserva legale, per il 50% a riserva statutaria ed il rimanente a riserva straordinaria.
L’utile non potrà essere distribuito in ottemperanza allo scopo non lucrativo della società consortile.
In caso di scioglimento, compatibilmente con l’esito della liquidazione, ai soci spetta il solo rimborso del capitale investito; il rimanente patrimonio netto sarà devoluto ad enti od associazioni non lucrative secondo l’indicazione dell’assemblea.
Art. – 21 Collegio Sindacale
La Società, nei casi di legge o per delibera dell’Assemblea, è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
All’atto della loro nomina l’Assemblea designa il Presidente; gli emolumenti per tutta la durata dell’incarico dei Sindaci saranno conformi alle tariffe professionali.
Art. – 22 Arbitrato
Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi riconosciuti dalla loro qualità di soci, connesse all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, saranno sottoposte alla decisione di un arbitro unico emessa in forma rituale e secondo diritto ai sensi del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Padova, che i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare.
Art. – 23 Rinvio alle disposizioni di legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto vale la normativa delle società a responsabilità limitata come regolate dal codice civile.